Responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo nelle società. Fallimento - Società per azioni – Azione di responsabilità - Stato di insolvenza – Prosecuzione dell’attività – Aggravamento del dissesto - Responsabilità solidale degli amministratori, dei sindaci e dell’attestatore degli accordi di ristrutturazione
Tribunale di Venezia ordinanza 19.5.2015 Sussiste la responsabilità ex art. 146 L.F e 2043 c.c., in relazione all’art. 217, comma 1, n. 4, L.F., degli amministratori, con il concorso di responsabilità dell’attestatore degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., e dei sindaci per difetto di vigilanza, nella omessa presentazione dell’istanza di fallimento dell'impresa già in crisi, come imposto dall'art. 217 L.F., comma 1, n. 4, c.c., così essendo stato il fallimento medesimo ritardato proprio dalla presentazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il pregiudizio di cui il fallimento può lamentare la sussistenza nell'ipotesi dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, non può consistere nella differenza dei netti patrimoniali, essendo il fallimento onerato di allegare le attività gestorie che hanno determinato un maggiore indebitamento per la società, attività che non sarebbero state svolte ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, così consolidandosi il patrimonio sociale e la relativa esposizione debitoria. In sede cautelare nell’ambito di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, il danno può determinarsi in via equitativa nei debiti assunti dalla società che non sarebbero stati contratti ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente, ovvero nella decorrenza degli interessi maturati per debiti pregressi che con la dichiarazione di fallimento sarebbero stati evitati. Autore massima: Alberto Rinaldi Riferimenti normativi artt. codice civile: 2043, 2446, 2447, 2485, 2486 artt. codice procedura civile: 671 artt. legge fallimentare: 146, 217
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Tribunale Venezia n. 362 del 15 febbraio 2017 - Pres. Liliana Guzzo - Est. Mariagrazia Balletti. Fallimento - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. – Natura contrattuale dell’azione esercitata dal curatore fallimentare - Riduzione del capitale al di sotto del limite legale art. 2482-ter c.c. - Prosecuzione dell’attività art. 2485, 2486 c.c. - Aggravamento del dissesto - Responsabilità solidale degli amministratori Fallimento - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità - Onere del curatore di allegazione - Indicazione dei singoli atti gestori e rilevanti Fallimento - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità - Valutazione equitativa del danno nella causa di merito – Differenza tra passivo fallimentare, attivo fallimentare e patrimonio netto negativo
L’art. 146, co. 2, L.F. prevede che il curatore è legittimato a esercitare cumulativamente contro gli amministratori sia l’azione sociale di responsabilità che sarebbe stata esperibile dalla medesima società, se ancora in bonis, nei confronti dei propri amministratori, di natura contrattuale, sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali danneggiati dall'incapienza del patrimonio della società debitrice, che prevalentemente si ritiene di natura aquiliana. La conseguenza della natura contrattuale dell’azione sociale sul piano dell’onere probatorio è che il creditore è tenuto ad allegare l’inadempimento (qualificato, in quanto idoneo astrattamente a causare il danno), mentre il debitore è tenuto a dimostrare l’adempimento ovvero che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile; sull’attore grava comunque l'onere di allegare, e poi di provare, gli elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità. Il criterio che appare utilizzabile ai fini di una valutazione equitativa del danno, resa necessaria dallo svolgimento di attività di gestione prolungata per quasi due anni dopo l’erosione del capitale sociale con importante aggravio delle perdite, senza che siano nel contempo individuabili singolarmente specifiche operazioni dannose, anche a causa della parziale mancanza della contabilità, è costituito dalla quantificazione del passivo accertato in sede fallimentare e dalla sottrazione da tale importo dell’attivo realizzato in sede fallimentare; così determinato lo sbilancio attivo – passivo fallimentare, da tale importo va detratto il patrimonio netto negativo accertato al momento della perdita del capitale sociale, al fine di ottenere l’importo finale relativo all’aggravio del passivo, costituente il risarcimento del danno. Autore massima: avv. Alberto Rinaldi
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Cass. 22 giugno 2017, n. 15740 - Responsabilità degli amministratori – Business judgment rule – Insindacabilità delle scelte di gestione
In tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell’art. 2392 c.c., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.
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